Arsenico: ordinanze dei Comuni in provincia di Latina
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- Pubblicato: Martedì, 21 Dicembre 2010 18:21
LATINA - BORGO MONTELLO 16/12/2010: il Commissario straordinario di Latina ha emesso ordinanza su BORGO MONTELLO che impone il DIVIETO del consumo da parte dei bambini di età inferiore a 3 anni e il DIVIETO dell'uso per le imprese alimentari dislocate in tale porzione di territorio allacciate alla rete comunale)
SERMONETA 15/12/2010: ordina la limitazione dell'uso dell'acqua destinata al consumo umano per i neonati e i bambini inferiore a 3 anni, mentre per le imprese alimentari, dice che possono utilizzare le acque per la produzione di alimenti distribuiti esclusivamente in ambito locale
APRILIA 16/12/2010:
Il divieto del consumo di acqua proveniente dagli acquedotti pubblici, insistenti nel territorio del Comune di Aprilia, destinata a neonati e a bambini fino all'età di tre anni;
Alle imprese alimentari, che utilizzano per la produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti, acqua approvvigionata da pubblico acquedotto, di commercializzare gli alimenti prodotti solo in ambito locale. Nel caso in cui le imprese commercializzano prodotti al di fuori dell’ambito locale devono utilizzare per la produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti acque con le caratteristiche corrispondenti ai requisiti di cui all’allegato I del D.Lgs 31/01 e smi, e devono provvedere a redigere apposita procedura all’interno del proprio piano di autocontrollo, redatto ai sensi del Regolamento CE 852/04, che descriva le caratteristiche dell’acqua utilizzata e le modalità di approvvigionamento all’interno della propria impresa”;
Nulla viene detto e fatto in merito alla deroga al parametro fluoro che tramite la decisione del 28 ottobre 2010 (art. 1 paragrafo 1), quella si è stata concessa al Comune di Aprilia - Campoleone con ben 5 condizioni aggiuntive, tra cui l’assicurazione di acqua potabile “da parte dei neonati e dei bambini fino all'età di 3 anni” e l’informazione agli “utenti sulle modalità per ridurre i rischi legati all'acqua potabile per la quale è stata concessa la deroga, e in particolare” l’informazione agli “utenti sui rischi legati al consumo dell'acqua oggetto di deroga da parte di neonati e di bambini fino all'età di 3 anni”; Ad Aprilia sempre per campoleone c'è anche una terza deroga sul vanadio e la popolazione non è mai stata avvisata di questa deroga, nonostante nel decreto che la rinnova venga detto falsamente che "la popolazione è stata informata attraverso manifesti e opuscoli informativi distribuiti dalla ASL"
Infine il Comune di Aprilia dice che “Tale ordinanza sarà mantenuta in vigore nelle more della pubblicazione da parte del Ministero della Sanità di concerto con il ministro dell’Ambiente del Decreto Ministeriale di recepimento della decisione della Commissione Europea del 28.10.2010” ignorando l’articolo 249 del Trattato CE che la decisione entra in vigore appena notificata all'interessato. Quindi non ha bisogno di nessun recepimento.
CISTERNA PRIMA 10/12/2010: è fatto divieto di utilizzare acqua distribuita dall'acquedotto pubblico per la reidratazione e la
ricostituzione di alimenti e per scopi alimentari da somministrare ai bambini di età inferiore a tre anni;
AVVERTE Le imprese alimentari dovramo attivarsi nell'ambito dei piani di autocontrollo redatti ai sensi del regolamento CEE 852/04;
CISTERNA BIS 15/12/2010 è vietato su tutto il territorio del Comune di Cisterna di Latina, ad eccezione ... , l'uso dell'acqua distribuita dall'acquedotto comunale per i seguenti fini:
- Utilizzo a fini potabili, ivi incluso il consumo umano;
- Cottura, ricostituzione e reidratazione di alimenti;
- Preparazione di alimenti in cui l'acqua:
sia ingrediente significativo;
sia a contatto con l'alimento per tempi prolungati (es. reidratazione, salamoie, ect.);
~ imprese alimentari
CORI PRIMA 10/12/2010:
DISPONE Il divieto dell'utilizzo dell'acqua destinata al consumo alimentare umano,
ORDINA che le imprese alimentari si attivino all'interno dei piani di autocontrollo redatti ai sensi del regolamento CEE 852/04;
CORI BIS: 15/10/2010
La revoca del divieto dell'utilizzo dell'acqua destinata al consumo alimentare umano, per le frazloni di Colle Tenne e Colle Illirio. poichè sono approvvigionate dal giorno 12 dicembre 2010 esclusivamente con acqua proveniente dall'acquedotto del Simbrivio (ATO2, quello di ACEA) con presenza di Arsenico (As) totale inferiore a 10 ug/l
I comuni (Aprilia, Sermoneta, Cisterna Prima, Latina) che vietano l'acqua ai bambini minori di 3 anni di fatto stanno attuando l’articolo 2 comma 1 della Decisione della Commissione Europea del 28/10/2010, ma tale articolo si riferisce alle “condizioni aggiuntive” a cui sono soggette “le deroghe di cui all'articolo 1, paragrafo 1” (deroghe non concesse ai nostri Comuni). Tra l'altro usano la Tabella 1 della nota informativa dell'istituto superiore di sanità che si trova nel capitolo riguardante gli "Utilizzi di acque in regime di deroga e limitazioni d’uso" pag. 5, e si riferisce al divieto di consumo di acqua da parte dei bambini di età inferiore ai tre anni, ma solo nei Comuni in regime di deroga, cioè di quei Comuni che hanno ottenuto la deroga.
Inltre le note informative non hanno valore di legge, ne possono sostituirse ad esse, forse sono le nuove norme extra ordinem che stanno cercando di sostituire le deroghe.
I comuni (Aprilia, Sermoneta) che creano una distinzione tra imprese alimentari che commercializzano prodotti alimentari nell’ambito locale e al di fuori dell’ambito locale, usano una distinzione che non è prevista da nessuna normativa in materia, infatti a tale distinzione non c’è nessun riferimento ne nella DIRETTIVA 98/83/CE ne nel D.Lgs n. 31/2001.
In merito a ciò anche i giudici del TAR Lazio nella sentenza n. 2001 del 20 marzo 2006 emessa dal TAR Lazio sez. III in riferimento ad un decreto interministeriale di concessione della deroga dissero: “Incongruente, poi, l'obbligo, contenuto nel medesimo provvedimento, del rispetto dei limiti previsti dalla normativa più volte richiamata a carico delle industrie alimentari con l'eccezione di quelle di tipo artigianale con distribuzione del prodotto in ambito locale.
Premesso che tale distinzione non si rinviene nell'articolo 13 del D.Lgs. n. 31 prima riferito, deve osservarsi che se rischi per la salute impongono l'esclusione della concessione di deroghe per le acque destinate alla produzione alimentare non si comprende quale possa essere la ragione che porta ad una diversa considerazione per i prodotti alimentari di imprese artigianali con limitata distribuzione del prodotto. Non appare chiaro, invero, come le dimensioni dell'impresa produttrice e la limitata superficie dell'area interessata alla distribuzione del prodotto possano incidere sulla qualità dell'acqua tanto da giustificare l'esclusione dall'obbligo di osservanza dei limiti o meglio la possibilità di deroghe per queste e nell'impossibilità di deroga per le altre. Illegittima si presenta, in ogni caso, l'assenza di una qualunque motivazione sul punto.”