Forum Italiano dei Movimenti per L'Acqua

No al nuovo attacco al golfo di Napoli e Salerno

piattaforma_petrolifera

Al Presidente della Regione Campania
All’Assessore al Turismo della Regione Campania
All’Assessore all’Ambiente della Regione Campania
Ai Capigruppo dei gruppi consiliari della Regione Campania
Ai Presidenti delle provincie di Napoli e Salerno
Ai Sindaci dei comuni delle provincie di Napoli e Salerno
Alle organizzazioni del territorio delle provincie di Napoli e Salerno

OGGETTO: Decreto “Sblocca Italia” - Golfo di Napoli e Golfo di Salerno aperti alle ricerche petrolifere - mobilitazione

Gentili Amministratori, spett.li associazioni ed organizzazioni,

le realtà scriventi si occupano da anni dell’impatto ambientale e sociale delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in Italia.

Il cosiddetto decreto “Sblocca Italia” (noi preferiamo chiamarlo “Italia fossile”) prevede il totale accentramento delle procedure riguardanti gli idrocarburi le cui strutture ed infrastrutture saranno dichiarati di interesse strategico nazionale.

Leggendo attentamente le norme contenute negli Artt.36, 37 e 38, che pensavamo riguardare esclusivamente aree dove da anni contrastiamo la cosiddetta deriva petrolifera, abbiamo potuto rilevare che con il comma 9 dell’Art.38 si elimina il divieto, vigente dal 1991, di ricerca di idrocarburi nel Golfo di Napoli e nel Golfo di Sorrento!

In fondo alla presente nota alleghiamo tutti i riferimenti normativi.

In considerazione del valore mondiale del patrimonio paesaggistico, culturale, ambientale e naturalistico che è proprio di luoghi come Capri, Ischia, la costiera amalfitana e i due golfi abbiamo ritenuto opportuno scrivere per tempo a tutti coloro che possono attivarsi per scongiurare che il paesaggio di luoghi conosciuti debba subire un giorno l’onta dell’arrivo delle trivelle.

Un contesto ambientale su cui si fonda una larga parte dell’economia turistica non solo delle province di Napoli e Salerno ma dell’intero meridione subirebbe un immediato danno paesaggistico venendo assoggettato ad enormi rischi ambientali (basti pensare cosa potrebbe accadere in caso di sversamento di idrocarburi tra Ischia e Capri oppure sul litorale della costiera amalfitana).

Il Parlamento ha iniziato l’esame del provvedimento per la conversione in legge, che deve avvenire entro due mesi dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, pena la decadenza dello stesso. Deputati e senatori possono votare modifiche e stralciare interi commi e articoli.

Le organizzazioni scriventi auspicano un Vs immediato intervento, ognuno per le proprie competenze e possibilità, per scongiurare che le norme contenute nel Decreto siano convertite in legge, non solo per il mare campano ma anche per salvaguardare vaste aree del Sud Italia come Abruzzo, Sicilia, Puglia, Basilicata e la stessa Irpinia che il Governo vuole trasformare in tanti distretti petroliferi. Si arriva al paradosso che le produzioni viti-vinicole, il paesaggio e in generale il nostro territorio e i tanti impianti e lavorazioni che non provocano inquinamento, compresi quelli per la produzione energetica da fonti rinnovabili, e su cui si fonda la nostra economia non sono attività strategiche a norma di legge mentre lo sono i pozzi e l'economia del petrolio che sono causa dei cambiamenti climatici e di un pesante inquinamento e su cui fanno grandi profitti poche multinazionali.

Mentre il mondo intero sta cercando di affrancarsi da produzioni inquinanti e la stessa fondazione Rockefeller ha appena annunciato di abbandonare gli investimenti nel settore petrolifero, il Governo Renzi per i prossimi decenni intende avviare questi territori su un binario morto dell’economia. Dove è stata sviluppata da oltre un decennio, è il caso della Basilicata, non ha portato alcun vantaggio all’economia locale ma ha costituito solo un vincolo negativo rispetto ad altre iniziative legate ad un’economia diffusa.

I cambiamenti climatici in atto che stanno minando il futuro stesso del Pianeta e dell’umanità, come evidenziano i rapporti dell’Intergovernmental Panel on Climate Chiange della Nazione Unite, dovrebbero impegnarci tutti in azioni volte ad abbandonare il prima possibile le fonti fossili dell’energia come carbone, petrolio e metano sfruttando tecnologie già esistenti.

In queste ore tanti associazioni e comitati, comuni e regioni, con mozioni, delibere, comunicati stampa e assemblee stanno sensibilizzando l’opinione pubblica e i parlamentari su questo argomento. Chiediamo quindi un Vs impegno affinché la bellezza del paese non sfiorisca definitivamente sacrificata sull’altare degli interessi di pochi petrolieri.

Restiamo a completa disposizione per qualsiasi chiarimento e delucidazione in merito all’argomento segnalato e cogliamo l’occasione per porgere i nostri migliori saluti.

Roma, 30/09/2014.

Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua

Coordinamento Campano per la Gestione Pubblica dell’Acqua

Associazione A Sud

Coordinamento nazionale NO - TRIV

Adesioni:

Comitato Napoli - L'Altra Europa con Tsipras
Rete Campana Città del Sole e per la Biodiversità

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Il comma 9 dell'Art.38 dello SBLOCCA ITALIA così recita:

"9. All'articolo 10 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: "3-bis. Al fine di effettuare e verificare gli studi previsti dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con l'impiego di nuove tecnologie disponibili per la tutela ambientale e la valorizzazione delle risorse nello svolgimento dell'attivita' mineraria, la procedura definita nel presente articolo si applica, ai titoli minerari e ai procedimenti di conferimento ricadenti nelle aree di cui all'articolo 4, comma 1."

PERTANTO IL TESTO COORDINATO DELL'ARTICOLO 10 DELLA LEGGE 9 gennaio 1991, n. 9 “Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali.” E’ IL SEGUENTE:

Art. 10. (Nuove tecnologie).

1. Qualora, a causa di difficolta' di ordine tecnico o di ubicazione, lo sviluppo o la coltivazione di un giacimento richiedano l'impiego di tecnologie non ancora acquisite all'esperienza industriale, l'attuazione prolungata di particolari prove o l'effettuazione di studi di fattibilita' di rilevante impegno, puo' essere presentato dall'interessato, in luogo del prescritto programma di sviluppo, un programma provvisorio in cui siano indicati gli studi e le sperimentazioni necessarie, nonche' il tempo necessario alla loro realizzazione.

2. L'esecuzione del programma provvisorio di cui al comma 1, con la fissazione del relativo periodo di realizzazione, e' autorizzata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia.

3. Entro quindici giorni dalla scadenza del periodo di cui al comma 2, l'interessato e' tenuto a presentare, a pena di decadenza, il programma definitivo di sviluppo e di coltivazione nelle forme prescritte.

3-bis. Al fine di effettuare e verificare gli studi previsti dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con l'impiego di nuove tecnologie disponibili per la tutela ambientale e la valorizzazione delle risorse nello svolgimento dell'attivita' mineraria, la procedura definita nel presente articolo si applica, ai titoli minerari e ai procedimenti di conferimentoricadenti nelle aree di cui all'articolo 4, comma 1.

Cosa dice l'Art.4 comma 1 della stessa Legge?

Art. 4 (Divieto di prospezione, ricerca e coltivazione)

1. La prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi e' vietata nelle acque del Golfo di Napoli, del Golfo di Salerno e delle Isole Egadi, fatti salvi i permessi, le autorizzazioni e le concessioni in atto nonche' nelle acque del Golfo di Venezia, nel tratto di mare compreso tra il parallelo passante per la foce del fiume Tagliamento e il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po.

Peraltro l'Art. 8 della legge 133/2008 parla solo di studi per la subsidenza di Venezia, per cui hanno “sfruttato” Venezia per allargare alle altre aree, visto che altrimenti avrebbero specificato.

Qui sotto l'Art.8

Legge obiettivo per lo sfruttamento di giacimenti di idrocarburi

1. Il divieto di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nelle acque del golfo di Venezia, di cui all'articolo 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, come modificata dall'articolo 26 della legge 31 luglio 2002, n. 179, si applica fino a quando il Consiglio dei Ministri, d'intesa con la regione Veneto, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, non abbia definitivamente accertato la non sussistenza di rischi apprezzabili di subsidenza sulle coste, sulla base di nuovi e aggiornati studi, che dovranno essere presentati dai titolari di permessi di ricerca e delle concessioni di coltivazione, utilizzando i metodi di valutazione più conservativi e prevedendo l'uso delle migliori tecnologie disponibili per la coltivazione. Ai fini della suddetta attività di accertamento, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvale dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), di cui all'articolo 28 del presente decreto.

volantino Acqua pubblica2018